OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio
art. 5,
D.L. 25.09.2001, n. 351
1. È ammessa l'istituzione di
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aventi le seguenti
caratteristiche:
a) abbiano ad oggetto
l'investimento esclusivo o prevalente in beni immobili, diritti reali
immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
b) assumano prestiti nel
limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili e diritti reali
immobiliari e partecipazioni e del 20 per cento degli altri beni;
c) prevedano comunque la
quotazione dei certificati rappresentativi per i quali il valore minimo di
sottoscrizione è fissato in 5.000 euro;
d) prevedano la possibilità di
non distribuire le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili, di
diritti reali immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari;
e) prevedano che, nel caso in
cui i certificati di partecipazione siano ammessi alla negoziazione nei mercati
regolamentati italiani, non più del 45 per cento dei certificati sia detenuto
da soggetti esercenti attività d'impresa commerciale e che non più del 25 per
cento dei certificati siano detenuti da una persona fisica o da un soggetto non
residente;
f) prevedano che, nel caso in
cui i certificati di partecipazione non siano ammessi alla negoziazione nei
mercati regolamentati italiani, almeno il 75 per cento dei certificati sia
detenuto da soggetti non esercenti attività d'impresa commerciale e dai fondi
pensione e che ciascun partecipante non possa detenere più del 5 per cento dei
certificati.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per le materie
di propria competenza, i regolamenti ed i provvedimenti necessari per
l'istituzione degli organismi previsti dal comma 1, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 24.02.1998, n. 58.
Con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24.02.1998, n. 58, il Ministro dell'economia e delle finanze può dettare specifiche disposizioni concernenti le categorie degli investitori cui è destinata l'offerta dei certificati, l'assunzione di debiti e la negoziazione dei certificati nei mercati regolamentati anche in deroga ai limiti individuati nel comma 1.
3. Fino all'emanazione dei
regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del
risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto
compatibili con quanto disposto dal comma 1.
4. Le società di gestione del
risparmio, relativamente ai fondi già istituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso
quello fiscale, previsto dal presente decreto, dandone comunicazione alle
competenti autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso.